Designazione presso i seggi elettorali dei rappresentanti di lista in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.

Dettagli della notizia

Indicazioni per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

Data:

04 Giugno 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Nella consultazione elettorale per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo, le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere effettuate:

  • dai delegati delle liste dei candidati(indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e muniti di copia della ricevuta rilasciata dalla Corte d’Appello di Venezia all’atto del deposito della lista stessa);
  • da persone espressamente autorizzate dai medesimi delegati di lista ( sub-delegati), munite di atto di delega con firme dei delegati di lista autenticate da Notaio.

I predetti soggetti hanno la facoltà di designare presso ogni seggio due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente (in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata) che siano elettori della Circoscrizione II – Italia Nord-Orientale (quindi iscritti in uno dei Comuni delle Regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna) e che siano in grado di leggere e scrivere. Tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell’Ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per tutelare gli interessi della rispettiva lista contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

Tali designazioni possono essere presentate:
1. entro giovedì 6 giugno 2024 con una delle seguenti modalità: 

  • in formato cartaceo all’Ufficio Elettorale – piano terra Municipio - Piazza Indipendenza n.1 – Torre di Mosto (tel. 0421324440 interno 3) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. In tal caso la sottoscrizione dell’atto di designazione da parte dei delegati di lista o dei sub-delegati dovrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e ss.mm..ii.(*) e l’atto dovrà essere corredato da copia della citata ricevuta rilasciata dalla Corte d’Appello di Venezia, nonché – in caso di presentazione da parte di sub-delegati – da copia dell’atto di delega con firme dei delegati di lista autenticate da Notaio.
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.torredimosto.ve@pecveneto.it entro le ore 24.00. In tal caso non è necessaria l’autenticazione se l’atto di designazione è firmato digitalmente da uno dei delegati di lista o dal sub-delegato di lista.

L’Ufficio Elettorale ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
Si precisa che non sono ammesse designazioni presentate tramite mail.

2. direttamente ai presidenti di seggio il sabato mattina:

durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o, comunque, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (e cioè prima delle ore 15.00 di sabato 8 giugno 2024). Le designazioni pertanto potranno avvenire esclusivamente in formato cartaceo.
Per tale ipotesi, verrà consegnato ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati di lista - fornito dalla Corte d’Appello di Venezia - che possono designare i rappresentanti presso i seggi.
In tali ipotesi all’esame della regolarità delle designazioni provvedono direttamente i presidenti.

È preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati o i sub-delegati ritengono di designare tali rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto. In tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati (con le modalità già richiamate) o firmati digitalmente (solo se trasmessi tramite PEC) quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Per le designazioni è possibile utilizzare il modello riportato in allegato.

 

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(*) Soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 53/1990 e ss.mm.ii.:
notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui nominativi sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ultimo aggiornamento: 08/06/2024, 14:58

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